Board of peace

Il Board of peace e la sua sovversione dell’ordine di sicurezza delle Nazioni Unite

 Il ben noto Statuto di San Francisco, cosiddetta Carta delle Nazioni Unite, si fonda su una concezione normativa che si distingue dal concetto di sovranità, che non viene accantonata in tema di pace e sicurezza internazionali, anzi è mediata collettivamente tramite l’universalità. La stessa Carta delinea nell’articolo 2, paragrafo 1, che «l’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri», cioè afferma il principio di sovrana uguaglianza degli Stati, basando la partecipazione alla governance della pace e della sicurezza su uno status perimetralmente giuridico.

La sovranità, ai sensi della Carta onusiana, non è, dunque, gerarchizzata e, di certo, non è qualcosa che richiede una somma cospicua, un miliardo di dollari, per salire a bordo di un’autorità inventata, cioè, il Consiglio di Pace [o Board of Peace] che sconvolge questa premessa fondamentale della Carta, richiedendo un consistente contributo finanziario per ottenere uno status permanente all’interno di questa nuovo (pseudo) organismo, dove la discrezionalità di tale status viene lasciata esclusivamente al suo presidente. Seguendo questo modus operandi, il Board of Peace sostituisce la dicitura relativa alla uguaglianza sovrana, enunciata nella Carta onusiana, con una categoria gerarchica basata sulle capacità che svuota la sovranità del suo condiviso significato. L’essenza costituzionale del Consiglio di Pace pone la sua radice nella distorsione di quello che forse è il criterio più cruciale del diritto internazionale, quando si tratta di determinare la cosiddetta reciprocità e la buona fede, ritenuti pilastri che tengono uniti gli Stati nella pace e nella sicurezza internazionali.

L’organo consiliare politico onusiano, cioè il Consiglio di Sicurezza, distorce radicalmente l’idea di sovranità di sicurezza che ha animato le discussioni durante il periodo di formazione della Carta di San Francisco, che non prevedevano la discrezionalità esecutiva esercitata da una manciata di attori potenti, bensì la delega collettiva di autorità sovrana ad un’istituzione universale che agiva in base alla legge. Questa concezione trova la sua limpida articolazione nel pensiero costituzionale alemanno post II conflitto mondiale, che interpretava la disposizione [art.24, §2] della legge fondamentale, secondo cui «al fine di mantenere la pace, la Federazione può entrare in un sistema di reciproca sicurezza collettiva; nel farlo, acconsentirà a quelle limitazioni ai suoi poteri sovrani che porteranno e assicureranno una pace duratura in Europa e tra le nazioni del mondo», come speculare alla disposizione della Carta onusiana [art.24, §1], in base alla quale viene enunciato che «al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome». Le discussioni costituzionali tedesche svilupparono la dottrina della sovranità di sicurezza collettiva, secondo la quale l’organo consiliare politico onusiano avrebbe tratto la sua autorità da una genuina rinuncia alla sovranità statale, supportata da una cornice giuridica elaborata democraticamente; per cui, secondo questa interpretazione, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avrebbe dovuto funzionare come un organo con un meccanismo o sistema collettivo costituzionalmente vincolato, non come un apparato che esercitasse una discrezionalità senza limiti.

La mancata applicazione di questa visione ha lasciato l’organo consiliare politico onusiano privo di una legge fondamentale che lo governasse, nel senso che «il Consiglio di Sicurezza non è un organo che si limita a fare rispettare le norme concordate, ma è una legge a sé stante», come è stato osservato dall’ex Segretario di Stato statunitense John Foster Dulles, nella sua opera War or Peace, in cui non vengono «stabiliti canoni di diritto che lo guidino; può decidere in base a ciò che ritiene opportuno». Nel tempo, tale occasione ha consentito agli interessi politici dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di plasmare la gestione della sicurezza dell’intero pianeta.

La Carta onusiana dispone della più importante norma, ai sensi del Capitolo VII, che incarna ampi poteri discrezionali conferiti al Consiglio di Sicurezza, cioè, l’articolo 39 che impone a tale organo di determinare l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace oppure di un atto di aggressione e decidere quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Tale elasticità privilegia il giudizio politico rispetto ai parametri giuridici tassativamente definiti, tanto da aver storicamente consentito di raggiungere l’opportunità di operare sotto il linguaggio della sicurezza collettiva. È proprio questo spazio discrezionale, all’interno dell’articolo 39, che ha permesso all’organo consiliare politico onusiano di autorizzare il Board of Peace, trasformando, pertanto, un eccezionale potere di risposta nel fondamento di un nuovo assetto istituzionale.

Pur tralasciando questa questione strutturale, il Consiglio di Pace solleva una preoccupazione costituzionale abbastanza seria, nel senso che non è più pianamente uno strumento mediante cui l’organo consiliare politico onusiano esercita i suoi poteri, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite; invece di rimanere un organismo appositamente costituito per supervisionare il cessate il fuoco e la ricostruzione di Gaza, come è stato previsto dalle stesse Nazioni Unite, la Carta Board of Peace, firmata dall’inquilino dello Studio Ovale – che vorrebbe sostituire le Nazioni Unite, potendo diventare uno strumento con lo scopo di sostituire l’organismo istituito 80 anni fa per mantenere la pace globale – e dal suo ristretto entourage di collaboratori, non fa alcun riferimento alla Striscia di Gaza, né al fatto che il mandato del Consiglio è geograficamente limitato e scade verso la fine del 2027. Ora si descrive come un’organizzazione internazionale che cerca di promuovere la stabilità, di ripristinare una governance affidabile e legittima, e di garantire una pace duratura nelle zone colpite o minacciate da conflitti. Ciò che emerge non è un’autorità delegata del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma l’architettura di un Frankstein della sicurezza basato sulla capacità e accessibile solo su invito, slegato sia dalla concezione di sovranità di sicurezza collettiva prevista dalla Carta onusiana, sia da ciò che resta di tale espressione nel diritto internazionale contemporaneo.

Il Board of Peace trae il suo mandato dalla risoluzione S/RES/2803 (2025), adottata dal Consiglio di Sicurezza, che, inizialmente, sembrava che tale organismo onusiano venisse totalmente coinvolto nella tragedia di Gaza e ritenuto positivo dinanzi agli occhi della famiglia umana, circoscrive in maniera esplicita il contesto spaziale dell’autorità del Consiglio di Pace e non oltre. Tale riferimento, dunque, è del tutto pianamente assente nello Statuto del Board of Peace ed estende il mandato a zone colpite o minacciate dal conflitto armato. Questo sbilanciamento non solo è preoccupante, ma viola anche il principio ultra vires, che indica gli atti compiuti da organi statali o organizzazioni al di là dei propri poteri o competenze legali. In breve, viola de facto il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tentando di intraprendere azioni che vadano ben oltre le sue funzioni attribuite. La Corte internazionale di giustizia, ad esempio, nel parere consultivo su alcune spese delle Nazioni Unite (p.168) , ha stabilito che un atto di un’organizzazione si presume non ultra vires se le azioni sono essenziali per l’adempimento della mansione attribuita.

Per contestualizzare, restano due punti principali per poter statuire la validità di un atto ultra vires, nel senso che l’approccio ristretto, come sostenuto dalla Corte permanente di giustizia internazionale, nella sentenza Competenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1922, deduce i poteri impliciti da quelli espliciti. D’altro canto, un approccio molto ampio tenta di far derivare i poteri impliciti dai fini e dalle funzioni dell’organizzazione, nel senso che «i diritti e i doveri di un entità come l’organizzazione internazionale», secondo la Corte internazionale di giustizia, nel suo parere consultivo sulla riparazione dei danni subiti al servizio della Nazioni Unite del 1949, «devono dipendere dalle sue funzioni, specificati o impliciti nei suoi documenti istitutivi e sviluppati nella prassi». In questo caso, il Board of Peace aggira miseramente la portata spaziale della risoluzione S/RES/2803 (2025) e, inoltre, nell’approccio più ampio, tali poteri impliciti non possono essere intrinsechi e reclamati per annullare una limitazione espressa, per cui questa palese violazione rende assolutamente invalido qualsiasi atto compiuto in esecuzione di tale autorità. Supponendo persino che questi poteri impliciti esistano, il tentativo di istituzionalizzare un parallelo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite è del tutto invalido, nel senso che potrebbe essere vista come un gesto che indebolisce i principi e le strutture onusiane e persino come una dichiarazione di subordinazione alla Casa Bianca. In questo caso, si può citare il ben noto principio giuridico nemo dat quod non habet, che determina che un soggetto non può trasferire ad altri un diritto, una proprietà o un titolo superiore a quello di cui egli stesso dispone. Per amore di discussione, anche se si affermasse che tali poteri siano inerenti all’organo politico consiliare onusiano, non hanno l’autorità e la competenza per intraprendere la decisione autorizzativa di costituire un’istituzione parallela alle Nazioni Unite che replichi le medesime funzioni.

Il Consiglio di Pace adopera una terminologia, ad esempio, che potrebbe essere fraintesa per cristallizzare in modo efficace la dottrina relativa alla Responsabilità di Proteggere, cosiddetta R2P, consistente in una risposta organizzata nel rispetto della Carta onusiana e da parte dell’intera comunità internazionale che interviene nel caso delle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in una data popolazione. Le Nazioni Unite hanno, di continuo, tentato di custodire la dottrina R2P mediante una gamma di risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ed anche dall’Assemblea Generale. Il III Pilastro della dottrina R2P, sulla risposta tempestiva e decisiva da parte della comunità internazionale, mediante le Nazioni Unite, usa pianamente l’espressione azione collettiva – nel caso in cui uno Stato manifestamente non riesca a proteggere la propria popolazione, la comunità internazionale deve essere pronta ad adottare misure collettive appropriate, in modo tempestivo e deciso e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite –, che rispecchia la fraseologia presente nella Carta del Board of Peace mediante una lettura combinata delle sue disposizioni. Si prenda, ad esempio il primo articolo nel quale si evince che intende promuovere la stabilità e intraprendere meccanismi di costruzione della pace nelle zone minacciate dal conflitto, il che sta ad indicare che tali azioni saranno di natura ex ante, rispecchiando gli obiettivi della dottrina R2P. Il nono articolo della Carta Board of Peace autorizza l’adozione di risoluzioni o di direttive, mentre l’articolo terzo, paragrafo due, conferisce al presidente l’autorità di creare qualsiasi altra entità sussidiaria per garantire il raggiungimento degli scopi del Consiglio di Pace. Da ciò si evince in maniera chiara che la Carta Board of Peace non può essere ritenuta una cristallizzazione della dottrina R2P, che, va ribadito, mira ad assicurare che la comunità internazionale non fallisca mai più nel porre termine alle atrocità di massa come genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità. Taluni ritengono che tale dottrina venga rafforzata anche quando tale autorità tenti di agire oltre il binario cesellato dei poteri conferiti dall’organo politico consiliare onusiano; questo è vero visto che un reclamo unilaterale della dottrina R2P non è giustificata e deve, tuttavia, riflettere una volontà collettiva derivante dall’intera famiglia umana o società internazionale. Non si può, pertanto, asserire che tale volontà collettiva sia presente nel contesto attuale, date le rigide disposizioni di appartenenza al Board of Peace. Ergo, la premessa che il Consiglio di Pace sia un’entità voluta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non equivale ad autorizzare l’organo consiliare del Board of Peace ad agire in base a un mandato R2P, giacché di fatto viola i requisiti per tale invocazione.

Per chiudere quest’analisi, non resta che spostare lo sguardo verso il diritto dei conflitti armati o, meglio, il diritto internazionale umanitario, dove il Consiglio di Pace intende anche fornire supporti di prima necessità o aiuti umanitari alle aree in cui sono presenti dei conflitti armati. Si afferma, quindi, che tale funzione prevista andrebbe a scontrarsi violentemente contro le diposizioni consolidate nel diritto internazionale d’umanità. Il meccanismo rafforzato del diritto dei conflitti armati (interno e internazionale) richiede che la missione agisca restando sull’onda dei principi di imparzialità e neutralità, che presuppongono che gli attori si astengano da qualsiasi condotta che acconsenti e mostri supporto ad una Parte in conflitto, tale sostegno non è simpliciter militare, ma potrebbe derivare da un supporto politico e ideologico, considerando che persino il parametro d’umanità impone che siano svincolati da qualsiasi obiettivo economico o politico; nel caso della Flottiglia per Gaza, ad esempio, tale assenza di neutralità è stata dedotta dalla sua posizione politica.

Nell’attuale contesto, il Board of Peace è presieduto dall’attuale inquilino dello Studio Ovale Donald Trump, mentre il comitato esecutivo, incaricato di una serie e variegate mansioni amministrative, è composto da personalità politicamente affiliate come il Segretario di Stato Marco Rubio e Steve Witkoff, inviato speciale statunitense, inter alias, in Medio Oriente.

Dati i radicati scopi ideologici, militari e politici degli Stati Uniti in ogni angolo del pianeta, appare chiaro che un simile tentativo di consegna violerebbe le norme contenute nel diritto internazionale di umanità. Si ritiene, di conseguenza, che ogni missione corroborato da senso d’umanità da parte del Board of Peace sia de jure invalida, in quanto in contrasto con le disposizioni del diritto dei conflitti armati. Tale violazione, de facto, autorizza uno Stato in conflitto a rifiutare e negare l’assenso a tale imminente fornitura di assistenza umanitaria, vale dire che per poter raggiungere la popolazione civile in difficoltà, gli organismi umanitari devono fornire assistenza con il consenso delle Parti belligeranti interessate e che tale assenso non può essere negato arbitrariamente. Nei casi in cui una parte imponga un assedio, un blocco o un embargo che abbia l’effetto di portare alla fame la popolazione civile, la Parte è vincolata a dare il proprio consenso. Tale esercizio, dunque, di potere resterebbe giuridicamente erroneo e tali poteri paralleli resterebbero fuori dalla sfera coerente dell’architettura consolidata del diritto internazionale umanitario, a differenza di quella delle Nazioni Unite.

Il Board of Peace rischia di trasformare la sicurezza dell’intero mondo in un sistema da tavolo da ping-pong, sostituendo il diritto condiviso dagli Stati membri della vita sociale internazionale con i capricci dei potenti. Non tenendo in considerazione dei suoi limiti giuridici e scartando la neutralità, minaccia di infrangere le fondamenta stesse dell’ormai ottantenne Organizzazione delle Nazioni Unite. La prospettiva futura appare sempre più grigia, in particolar modo quando ci si chiede se la pace sarà un diritto universalmente tutelata dall’ordinamento giuridico internazionale o da un bene di lusso controllato da un ristretto gruppo di individui. Rivendicare il mandato sancito dalla Carta di San Francisco del 1945 delle Nazioni Unite è essenziale per impedire che questo mostro del Board of Peace, con le sembianze di Frankstein della sicurezza, arrivi a smantellare pezzo dopo pezzo l’ordine [giuridico] internazionale, portando l’intera umanità nel vortice della barbarie.

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